CIRCOLARE N. 331
Cagliari, 15 aprile 2019
Agli studenti e loro famiglie
Ai Docenti
E p.c. Al personale Amministrativo
Al Direttore SGA

OGGETTO:

Giustificazione assenze superiori ai cinque giorni

Si ritiene utile ripubblicare quanto socializzato nei precedenti anni scolastici dall’Ufficio di Presidenza in merito alla presentazione di certificazione medica da parte dell’alunno dopo un’assenza per malattia per più di cinque giorni. La normativa (art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967) dispone infatti che “l’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”.

Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al sesto giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al settimo giorno dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno comprese anche le festività e le giornate prefestive (se non sono previste lezioni) intercorrenti fra due giorni di assenza presumendosi la permanenza dello stato morboso nei giorni festivi (o di vacanza) intercorrenti tra i due giorni di assenza.

Circa l’obbligo della presentazione del certificato medico al rientro a scuola dopo un’assenza per più di cinque giorni si rileva tuttavia che una linea scaturita da un accordo Stato /regioni del 9 febbraio 2006, che recepiva un documento di un gruppo di lavoro misto Ministero della salute/regioni mirante alla “semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni e idoneità sanitarie”, revedeva il superamento dell’obbligo fissato dal citato D.P.R. 1518/67.

Tale linea ha trovato applicazione solo in alcune regioni italiane (Lombardia e Liguria).

La sentenza ha valore regionale ma costituisce un precedente importante, fa "giurisprudenza" come dicono gli addetti ai lavori, per i possibili prossimi pronunciamenti avanzati da altre  amministrazioni sparse in tutta Italia.

Pertanto per questo tipo di assenze è indispensabile presentare il certificato medico.

Se l’assenza non è dovuta a malattia e i genitori anticipano la causa dell’assenza (settimana bianca, viaggio, motivi familiari ecc.) per periodi superiori a 5 giorni con autocertificazione  amministrativa, non sanitaria) resa dall'avente titolo (genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del Dpr 2010/98 n.403, che escluda l’ intervento di una malattia durante l'assenza, è facoltà della Scuola riammettere l'alunno senza certificazione medica .

In pratica appare non solo lecito ma dovuto riammettere l'alunno assente dal 6° giorno senza certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l'assenza è dovuta ad altra causa non di tipo sanitario.

La circolare è anche pubblicata sul sito istituzionale: http:// pacinotti.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Valentina Savona